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Applicabilità della regola della postergazione ex art. 2467c.c.

Applicabilità della regola della postergazione ex art. 2467c.c.

  • 10 Luglio 2018

Applicabilità della regola della postergazione ex art. 2467 c.c. anche al finanziamento effettuato dal socio di una società per azioni.

Cassazione civile, Sez. I, 20 giugno 2018, n. 16291

Secondo la Cassazione l’art. 2467 c.c. sulla postergazione dei finanziamenti dei soci, previsto per le società a responsabilità limitata,  è applicabile anche alle società per azioni ogni volta in cui si ravvisi una somiglianza tra i due tipi di società.  Tale condizione, che certo può esser dedotta su base presuntiva in ragione delle ridotte dimensioni della società, si sostanzia, in ultima analisi, nell’essere i soci finanziatori della società per azioni  in posizione concreta simile a quelle dei soci finanziatori della società a responsabilità limitata.

“L’identità di posizione può pacificamente affermarsi tutte le volte che l’organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 cod. civ.; e dunque di informazioni idonee a far apprezzare l’esistenza (art. 2467, comma 2) dell’eccessivo squilibrio dell’indebitamento della società rispetto al patrimonio netto ovvero la situazione finanziaria tale da rendere ragionevole il ricorso al conferimento, in ragione delle quali è posta, per i finanziamenti dei soci, la regola di postergazione”.

In questa prospettiva la condizione del socio che sia anche amministratore della società finanziata può essere considerata alla stregua di elemento fondante una presunzione assoluta di conoscenza della situazione finanziaria appena detta.