Decorrenza dell’assegno di mantenimento in favore dei figli.
- 4 Luglio 2018
Cassazione Civile, Ordinanza del 04 maggio 2018, n. 10788
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10788 del 04 maggio 2018 si è pronunciata in merito alla questione della decorrenza dell’assegno di mantenimento in favore dei figli.
Secondo la Corte di Cassazione “gli effetti della sentenza, emessa in sede di definizione delle questioni economiche relative al divorzio, modificativa dell’ammontare – già determinato con precedente provvedimento definitivo emesso in sede di separazione o di modifica delle condizioni economiche della separazione – del contributo di uno degli ex coniugi per il mantenimento dei figli collocati presso l’altro ex coniuge, retroagiscono alla data della domanda o comunque alla data, se successiva, del verificarsi delle ragioni giustificative della modifica”.
Nel caso all’esame della Corte la determinazione del contributo per il mantenimento del figlio minore non era stata oggetto, prima della sentenza che statuiva sulle questioni economiche relative al divorzio, di alcun provvedimento provvisorio ai sensi degli artt. 708 e 709 c.p.c., bensì di provvedimenti determinativi definitivi adottati all’esito di giudizi diversi dal giudizio di divorzio, ossia il giudizio di separazione e quello di modifica delle condizioni della separazione ai sensi dell’articolo 710 c.p.c.
Tali provvedimenti sono pacificamente modificabili nel successivo, distinto processo di divorzio, nel quale trova piena applicazione il principio della decorrenza delle statuizioni della sentenza dalla data della domanda, in ossequio all’esigenza che la durata del giudizio non pregiudichi la parte che ha ragione. Solo nel caso in cui, con la sentenza, venga escluso l’assegno in favore del coniuge, già riconosciuto in via provvisoria ai sensi dell’articolo 708 c.p.c., o sia ridotto l’ammontare dello stesso, è prevista la salvezza degli effetti di tale determinazione provvisoria, in considerazione della natura cautelare di questa funzionale al diritto al mantenimento del coniuge beneficiario.
Ecco che quindi, sulla base di quanto sopra spiegato, la Cassazione ha enunciato il principio indicato.