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Divieto di patti successori e nullità di testamenti reciproci di due coniugi

Divieto di patti successori e nullità di testamenti reciproci di due coniugi

  • 4 Ottobre 2020

Corte di Cassazione sentenza n. 18197 del 01 aprile- 02 settembre 2020

Con la sentenza n. 18197/2020  del 01 aprile- 02 settembre 2020 la Cassazione ha statuito che “l’esistenza di un patto successorio istitutivo non deve risultare necessariamente dal testamento o da atto scritto, potendo al contrario essere dimostrata con qualunque mezzo, giacché si tratta di provare un accordo che la legge considera illecito.”

Con la sentenza sopra indicata la Cassazione ha confermato quanto sostenuto dal Tribunale di merito: “Il giudice di prime cure, in particolare, esaminando i due testamenti ne ha evidenziato l’assoluta identità. Ricavando da ciò la conclusione che essi sono manifestazione di specifico e obiettivo accordo fra i testatori. Accordo che inferisce da tre elementi obiettivi: la contemporaneità della redazione, l’identità del contenuto e l’identità della forma”.

Per capire la portata di tale sentenza, che potrà avere di certo ripercussioni nel futuro, in particolare per tutti questi testamenti fatti da due coniugi, che, come spesso accade, per non violare il divieto di testamento reciproco ex art. 589 c.c.,  redigono testamento l’uno a favore dell’altro e, in caso di non accettazione o impossibilità di accettazione, sostituiscono l’erede con un altro soggetto, magari lo stesso per entrambi, il tutto mediante due testamenti sperati, spesso redatti lo stesso giorno, vediamo le norme in esame.

L’art.  458 c.c. (divieto di patti successori) dispone che “fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.

L’art. 589 c.c. (testamento congiuntivo o reciproco) dispone che “ non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca”.

Nel caso di specie i due coniugi avevano fatto, nello stesso giorno, con due atti separati, i rispettivi testamenti nominandosi rispettivi beneficiari ed in sostituzione nominando e/o legando i beni dell’asse ereditario ai figli.

Con  la sentenza di cui sopra,  in sostanza,  la  Cassazione esclude che nel caso in esame si fosse trattato di violazione del divieto di testamenti reciproci (art. 589 c.c.), ma ritiene che sia palese che alla base dei due testamenti ci sia stato un accordo tra i due coniugi per regolare le rispettive successioni; per tal motivo  conferma la nullità degli stessi, già statuita dal Giudice di merito,  per violazione del divieto di patti successori istitutivi.

Tal sentenza, qualora venga seguita dalla giurisprudenza di merito,  potrebbe avere di certo non indifferenti ripercussioni, sancendone la nullità,  in caso di testamenti redatti da due coniugi che,  come spesso accade,  vengono formulati proprio come quelli del caso di specie; ciò in quanto la Cassazione ha voluto leggere i due testamenti insieme,  presumendo che vi fossero stati degli accordi tra i coniugi sottostanti per regolare le loro successioni, anche se solo indiziari, e per tal motivo li ha ritenuti nulli per violazione del divieto di patti successori istitutivi.