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Niente addebito della separazione in caso di giustificato allontanamento dalla casa coniugale da parte di uno dei coniugi.

Niente addebito della separazione in caso di giustificato allontanamento dalla casa coniugale da parte di uno dei coniugi.

  • 6 Luglio 2020

Corte di Cassazione Sezione VI Civile, Ordinanza n. 648 del 15 gennaio 2020

“Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.”

L’art. 143 c.c. “diritti e doveri reciproci  dei coniugi” statuisce che con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

L’art. 151 c.c. “separazione giudiziale”sancisce che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Dalla lettura dei sopra citati articoli si evince che la coabitazione costituisce un obbligo che incombe sui coniugi, la cui violazione potrebbe essere causa di addebito della separazione in capo al coniuge che ha abbandonato il c.d. “tetto coniugale”.

Nonostante ciò, è principio affermato dalla Giurisprudenza (Cfr. Cass. Civ. sent. n. 25966 del 15.12.2016;  Cass. Civ. sent. n. 19328 del 29.09.2015; Cass. Civ. sent. n. 10179 dell’08.05.2013) che la violazione dell’obbligo di coabitazione non giustifica l’addebito della separazione nel caso in cui l’abbandono della casa coniugale derivi dal comportamento tenuto dall’altro coniuge o si verifichi in un momento della vita coniugale in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.

Con l’ordinanza in commento la Cassazione ha ribadito il principio sopra richiamato, osservando che spetta al coniuge che si è allontanato dalla casa coniugale fornire la prova della sussistenza di una giusta causa tale da non rendere più tollerabile la coabitazione.

Infatti, nel caso di specie, il Giudice di legittimità ha ritenuto giustificato l’abbandono della casa coniugale da parte della moglie, ritenendo corretto il ragionamento della Corte di Appello che aveva  escluso l’addebito della separazione, appunto, in capo alla moglie. Ed invero, la Corte di Appello, nella propria sentenza,  aveva posto in risalto tutta una serie di circostanze rimaste incontestate, soltanto in parte posteriori all’abbandono della casa coniugale da parte della moglie, da essa ritenute idonee a dimostrare che l’interruzione della convivenza aveva in realtà rappresentato l’esito di una crisi familiare già in atto da tempo, in quanto attestanti l’intervenuto deterioramento dei rapporti tra i coniugi, in epoca anteriore al predetto allontanamento, ed il disinteresse in seguito manifestato dal marito per il ripristino dell’unità familiare; tant’è che la sentenza impugnata aveva  evidenziato per un verso la prolungata assenza di rapporti intimi tra i coniugi, gli accesi contrasti con la famiglia di origine della moglie,  l’esclusione di quest’ultima dalla gestione delle entrate familiari e l’occultamento alla stessa dell’avvenuto pensionamento del marito, e per altro verso il ritardo con cui l’uomo si era messo alla ricerca della moglie, la saltuarietà delle richieste di notizie da lui rivolte ai parenti della donna ed il consenso da lui, infine, prestato al ritiro degli effetti personali di quest’ultima.

Sulla base di tali circostanze il giustificato allontanamento dalla casa coniugale da parte della moglie non ha comportato la pronuncia di addebito della separazione in capo alla medesima.