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Società Cooperative. La cessazione del rapporto associativo comporta anche quella del rapporto di lavoro.

Società Cooperative. La cessazione del rapporto associativo comporta anche quella del rapporto di lavoro.

  • 5 Luglio 2016

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 27436 del 20/11/2017

“Dato che la posizione del socio lavoratore di una cooperativa si compone di due rapporti, quello sociale e quello di lavoro, collegati tra loro da un inscindibile nesso genetico e funzionale, la cessazione del rapporto societario per esclusione o per recesso del socio comporta, altresì, l’estinzione del rapporto di lavoro ex lege”.

Nella sentenza in esame le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale, osservano che il Legislatore, nel costruire la riforma della cooperazione di lavoro, ha disegnato il lavoro cooperativo come combinazione del rapporto associativo con “un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi rapporti di collaborazione coordinata non occasionale” (L. n. 142 del 2001, articolo 1).

Il raggiungimento dello scopo sociale della cooperativa di lavoro si realizza, quindi, con una attività di impresa nel cui ambito si inscrivono i rapporti di lavoro.

Ecco che,  quindi, la combinazione dei due rapporti, associativo e di lavoro, assume la veste di collegamento necessario, perchè è animata dallo scopo pratico unitario dell’operazione complessiva, al perseguimento del quale entrambi sono indirizzati: il legame dei due rapporti innerva per volontà del legislatore la funzione del lavoro cooperativo.

La cessazione del rapporto di lavoro, non soltanto per recesso datoriale, ma anche per dimissioni del socio lavoratore, non implica necessariamente il venir meno di quello associativo. Ciò perchè il rapporto associativo può essere alimentato dal socio mediante la partecipazione alla vita ed alle scelte dell’impresa, al rischio ed ai risultati economici della quale comunque egli partecipa, a norma della L. n. 142 del 2001, articolo 1, comma 2.

“La cessazione del rapporto associativo, tuttavia, trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. Sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore.”

Lo si legge nella L. n. 142 del 2001, articolo 5, comma 2, il quale esclude che il rapporto di lavoro possa sopravvivere alla cessazione di quello associativo.

Regola, questa, espressione di quella generale fissata in tema di esclusione del socio di cooperativa dall’articolo 2533 c.c., in virtù della quale “qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti”.

Alla duplicità  di rapporti (associativo e di lavoro), può corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce, e quindi lede, un autonomo bene della vita, sia pure per le medesime ragioni: la delibera di esclusione lo status socii, il licenziamento il rapporto di lavoro. Coerentemente si è stabilito che, in tal caso, il concorso dell’impugnativa della delibera di esclusione e del provvedimento di licenziamento configura un’ipotesi di connessione di cause.

L’effetto estintivo del rapporto di lavoro derivante dall’esclusione dalla cooperativa a norma della L. n. 142 del 2001, articolo 5, comma 2, impedisce senz’altro, in mancanza d’impugnazione della delibera che l’abbia prodotto, di conseguire il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore.

E’ la tutela restitutoria ad essere preclusa dall’omessa impugnazione della delibera di esclusione.

Qualora s’impugni il solo licenziamento, difatti, non si prescinde dall’effetto estintivo del rapporto di lavoro prodotto dalla delibera di esclusione.

Anzi: proprio perchè la delibera di esclusione, essendo efficace, produce anche l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, destinato a restar fermo per mancanza d’impugnazione della fonte che l’ha determinato, viene a determinarsi un danno. Ed al danno si può porre rimedio con la tutela risarcitoria.

La Corte, quindi, conclude affermando il seguente principio di diritto: “In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso d’impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall’omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria”.